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Ordinanza — n. 2990/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for inadmissible procedural grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Mandatari inadmissible, confirming his conviction for drug possession under Article 73 of the 1990 Drug Law. The defense argued for a re-evaluation of evidence, the admissibility of post-factum findings, and the denial of general mitigating circumstances due to non-cooperative behavior. The court rejected these claims because the Cassation Court cannot re-evaluate evidence, the procedural objection was not raised in the appeal, and the defendant's conduct during the trial legitimately justified the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence; procedural objections must be raised in the appeal; non-cooperative conduct during trial justifies denying general mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction Cassation Court jurisdiction procedural inadmissibility general mitigating circumstances abbreviated trial rules evidence evaluation legal costs award ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Rocco Mandatari impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALARI ROCCO nato a REGGIO CALABRIA il 05/03/1963 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rocco Mandatari impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:

1) equivocità delle risultanze probatorie valorizzate in sentenza per attribuirgli la detenzione della droga sequestrata;

2) utilizzabilità di risultanze probatorie acquisite successivamente ai fatti, in violazione delle regole del rito abbreviato;

3) diniego di attenuanti generiche, fondato sul comportamento processuale dell'imputato, tuttavia legittimo. La difesa ha depositato pure memoria scritta, sviluppando in particolare la seconda di tali doglianze.

2. Nessuno di quei motivi è ammissibile. 2.1. Il primo postula una rivalutazione del materiale probatorio, che è preclusa alla Corte di cassazione. Peraltro, la spiegazione dell'attribuzione della sostanza stupefacente all'imputato, offerta in sentenza, è del tutto lineare. 2.2. Il secondo, anzitutto, non è consentito, poiché non proposto con l'atto d'appello. In ogni caso, è manifestamente infondato, poiché gli elementi di prova utilizzabili nel rito abbreviato non sono soltanto quelli esistenti al momento dei fatti, ma anche quelli eventualmente formati o scoperti successivamente, purché presenti nel fascicolo delle indagini preliminari. 2.3.

Quanto al terzo, la condotta processuale dell'imputato "non collaborativa" può giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere le stesse irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133, cod. pen..

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il dicembre 2021. Il Consig iere estensore Il Pre ente Mart no Rosati Anna PeUuzzel