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Ordinanza — n. 2988/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Gaetano Cipolla inadmissible, confirming his conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Code. The appellant argued that the evidence was insufficient to prove the substances were for his personal use and that he should be exempt from punishment. The court rejected these claims, noting that the evidence of drug variety, packaging, and cash possession logically justified the conviction and that the lower court's factual findings were beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment on factual matters, particularly regarding the personal use of drugs and the application of exemption clauses, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal personal use defense exemption from punishment cassation review limits factual findings procedural preclusion sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Gaetano Cipolla impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 131-bis, cod. pen.
l'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.;
Art. 133, cod. pen.
Infine, in tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA GAETANO nato a REGGIO CALABRIA il 05/09/1961 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gaetano Cipolla impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti capi e punti:

1) affermazione di colpevolezza, trattandosi di sostanza di dubbia riferibilità all'imputato, della quale, inoltre, non è stato accertato il principio attivo e, dunque, la capacità psicoattiva, e che, comunque, era destinata al suo esclusivo uso personale;

2) l'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.;

3) diniego di attenuanti generiche e pena superiore al minimo edittale.

2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2.1. Il primo postula una rivalutazione del materiale probatorio, che è preclusa alla Corte di cassazione. Qui basta rilevare che le circostanze evidenziate in sentenza, e non contestate dal ricorrente (varietà delle sostanze, suddivisione e confezionamento in dosi pronte al consumo, disponibilità di attrezzi per il confezionamento, possesso di 230 euro in banconote di piccolo taglio), giustificano ampiamente, sul piano logico, il giudizio della Corte d'appello. Contraddittorii, piuttosto, sono gli assunti del ricorrente circa la non riferibilità a lui delle sostanze e, ad un tempo, la destinazione delle medesime al proprio uso personale: il che ne disvela la natura posticcia. 2.2.

Il secondo è manifestamente infondato. Sfugge al sindacato di legittimità, perché non può ritenersi arbitraria, la valorizzazione, al fine dell'esclusione della particolare tenuità dell'offesa, della varietà delle sostanze detenute, attestante la capacità di soddisfare una clientela più diversificata. 2.3. Infine, in tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, non contraddetta da concludenti risultanze di diverso segno.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d, dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Martino Rosati Anna Pdfruzz.11is DEPOSI TATA