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Ordinanza — n. 2985/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2985/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Stramacchia e Christian Hdiouech impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente lamentando la valutazione delle risultanze probatorie compiuta in sentenza e l'assenza di una persuasiva giustificazione. Hdiouech, in particolare, deduce tli vizi con riferimento all'esclusione, per lui, della mera connivenza non punibile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente lamentando la valutazione delle risultanze probatorie compiuta in sentenza e l'assenza di una persuasiva giustificazione. Hdiouech, in particolare, deduce tli vizi con riferimento all'esclusione, per lui, della mera connivenza non punibile.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato responsabilità penale elemento soggettivo capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRAMACCHIA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 09/06/1986 HDIOUECH CHRISTIAN nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 10/06/1991 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdats-arréstrafit—perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Stramacchia e Christian Hdiouech impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente lamentando la valutazione delle risultanze probatorie compiuta in sentenza e l'assenza di una persuasiva giustificazione. Hdiouech, in particolare, deduce tli vizi con riferimento all'esclusione, per lui, della mera connivenza non punibile.

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Le relative doglianze sono del tutto generiche, poiché eludono qualsiasi confronto con una motivazione, invece, articolata e che risponde alle alternative ricostruzioni difensive in modo perfettamente lineare sul piano della consequenzialità logica.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili li ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il -1 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres