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Ordinanza — n. 2984/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and unsupported by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Cerra's appeal against his conviction for obstruction of police duties inadmissible. Cerra argued he committed only non-punishable passive resistance without physical violence or intent to obstruct, but the appellate court had already rejected these claims based on probative records. The Supreme Court found the appeal generic because it merely repeated arguments from the second instance without addressing the specific reasoning used to dismiss them, rendering it legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, reiterates arguments already rejected in the lower judgment without new specific refutation, and is manifestly unfounded by the established evidence.

Parole chiave

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passive resistance criminal inadmissible appeal grounds generic appeal rejection obstruction of police duties lack of specific refutation permesso di promuovere un procedimento penale censura costituzionale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Francesco Cerra impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 02/03/1989 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; v,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Cerra impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in punto sia di elemento oggettivo del reato che di dolo, rilevando di non aver posto in essere atti di violenza fisica, o comunque idonei ad ostacolare l'attività di p.g. in atto nei suoi confronti, e di aver agito senza tale intenzione né volendo sottrarsi ai controlli, perciò potendo la sua condotta integrare soltanto una resistenza passiva non punibile. La sua difesa ha depositato memoria scritta, ribandendo tali censure.

2. Il ricorso è inammissibile. Le anzidette doglianze sono generiche, perché reiterano quelle dedotte con l'atto d'appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni utilizzate in sentenza per disattenderle; ma, in ogni caso, sono manifestamente infondate, poiché frontalmente smentite dalle risultanze probatorie riportate in sentenza e non specificamente confutate dall'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il ldicembre 2021. Il Consigliere estensore Il