Ordinanza — n. 2983/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASalvatore Bocchetti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed altri. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo di non aver rinunciato alle richieste di riduzione della pena-base e di esclusione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2983/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed altri. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo di non aver rinunciato alle richieste di riduzione della pena-base e di esclusione della recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCHETTI SALVATORE (CUI 037EFLT) nato a NAPOLI il 01/11/1970 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Bocchetti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed altri. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo di non aver rinunciato alle richieste di riduzione della pena-base e di esclusione della recidiva.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il I dicembre 2021. Il Consigliere estensore