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Ordinanza — n. 2981/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-palese legal qualification error in plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged legal error regarding the plea bargain qualification was not immediately obvious from the text. The appellant argued the facts should have been reclassified as a minor offense, but the court held that such errors must be evident without external verification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain is inadmissible if the alleged legal error is not immediately and clearly evident from the indictment, the judgment's reasoning, and the appeal's grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error inadmissible appeal immediate evidence procedural costs revisione in materia penale esame di cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Stefano Schivo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed altri.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'erronea qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi per cui l'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento".

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
275371), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVO STEFANO nato a ALBENGA il 26/09/1977 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA--date-aag,Lise-alie-42aptii udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stefano Schivo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed altri. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'erronea qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi per cui l'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento". Tuttavia, tale ipotesi ricorre soltanto nei casi — tra i quali non rientra certamente quello in esame — in cui la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione: la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (per tutte: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il ldicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ma n