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Ordinanza — n. 2980/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a principle petition lacking specific connection to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground constituted a mere principle petition without a specific link to the contested judgment. The appellant argued that a Constitutional Court ruling should override the lower court's assessment of mitigating circumstances versus aggravating factors, but the Court found no factual connection in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected for aspecificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reduces to a principle petition lacking a specific connection to the contested judgment, as the Court cannot ignore the reasoning of the lower court without falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal principle petition aspecificity mitigating circumstances aggravating factors Code of Criminal Procedure specific connection recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.
Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GAETANO nato a PALERMO il 04/01/1975 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata e porto di armi già pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo con sentenza 18 maggio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LOMBARDO Gaetano, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza di cui all'articolo 89 codice penale sulla circostanza aggravante di cui all'articolo 99 comma 4 codice penale in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale sul punto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso si riduce all'esplicazione di una petizione di principio che non si ricollega al contenuto della sentenza impugnata che prende in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale ma conferma il giudizio già presente in primo grado di equivalenza della riconosciuta circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod pen rispetto alla contestata aggravante in considerazione delle specifiche modalità del fatto. 3.2. Il ricorso risulta essere quindi aspecifico.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;

Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: i precedenti penali a carico dell'imputato, le modalità della condotta e la gravità dell'azione) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Co