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Ordinanza — n. 2972/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming theft aggravation doesn't apply to vehicles in private parking courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that theft aggravation for exposure to public faith does not apply to vehicles in private parking courts. The appellant argued that items in such areas cannot be considered exposed to public faith, citing recent case law regarding private residences. The court ruled that the established legal principle allows this aggravation even in private locations accessible to the public, thereby upholding the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; The aggravating circumstance of exposure to public faith applies to theft even when the stolen item is located in a private place open to the public or easily accessible.

Parole chiave

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exposure to public faith theft aggravation private parking court accessibility to public inadmissible appeal criminal code provision property crime testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n.
art. 624-bis cod. pen
Questa stessa Sezione ha, infatti, recentemente, precisato che "Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016
(Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO SANTINO nato a MESSINA il 20/01/2000 avverso la sentenza del 07/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; (

MOTIVI DELLA DECISIONE

Squadrito Santino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn.

4) e 7) cod. pen., ascrittogli per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un ciclomotore, parcheggiato in un cortile condominiale, forzandone il sistema di accensione. Formula un unico motivo di impugnazione. Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in ordine al disposto dell'art . 625 n.

7) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Sostiene che la circostanza aggravante non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui la cosa oggetto della sottrazione si trovi all'interno di un cortile adibito a parcheggio privato, posto le cose ivi conservate non possono essere considerate "esposte alla pubblica fede". Il ricorso è inammissibile. Questa stessa Sezione ha, infatti, recentemente, precisato che "Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione). (Sez. 4, Sentenza n. 55227 del 07/12/2016 Ud. (dep. 29/12/2016) Rv. 268626) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,Ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06,10/2021 Il Consigliera estensore Il Presidente Maura Nard