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Ordinanza — n. 2969/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new grounds were not raised in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the new ground of violation regarding Article 62 bis of the Penal Code was not introduced in the act of appeal. The appellant argued that the appellate court failed to weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors, citing full repentance and the victim's forgiveness. The court rejected this, noting that the appellate court adequately addressed the actual grounds raised in the appeal, specifically concerning the continuity of offenses and the lack of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new grounds of violation are introduced that were not raised in the act of appeal, as the court must examine only the grounds effectively proposed in the gravamen.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds of violation act of appeal requirements continuity of offenses criminal intent assessment nesso di causalità accertato gravi addebiti penali luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Formula un unico motivo con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Formula un unico motivo con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC NICO LUCA nato a TORINO il 30/12/1994 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Djordsijevic Nico Luca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187, commi 1 ed 1 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica derivata dall'assunzione di stupefacenti, cagionando un sinistro stradale. Formula un unico motivo con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate senza dare adeguata motivazione, nonostante la piena resipiscenza e la dimostrazione di volersi affrancare dalla dipendenza attraverso un percorso terapeutico, nonché il pieno 'perdono' della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo qui formulato non risulta introdotto con l'atto di appello e comunque la Corte motiva adeguatamente sul trattamento sanzionatorio, esaminando i motivi effettivamente propositi in sede di gravame, relativi alla ritenuta continuazione fra il reato in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Ivrea, doglianza, peraltro, accolta dal giudice di seconda cura che ha ritenuto l'assenza di disegno criminoso fra l'assunzione di stupefacenti ed il mettersi alla guida e la successiva resistenza agli agenti intervenuti sul 'luogo del sinistro.

Alla inammissibilità dee ricors0 consegue la condanna deQ ricorrentQ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile iericorsDe condanna Pricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 12=2:3 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ott bre 2021 Il Consigliere e tensore Il Presidente Maura Nardin Emanuele Di Sai‘ (