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Ordinanza — n. 2964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVAN NARCIS nato il 18/05/2000 avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di FORLI' gto avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Narcis Moldovan impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità furto aggravato contraffazione di merci saccheggio licenziamento per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVAN NARCIS nato il 18/05/2000 avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di FORLI' gto avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Narcis Moldovan impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n.

2) perché, in concorso con persona non identificata, al fine di trarne profitto, si impossessava, all'interno di un esercizio commerciale, di un giubbotto, rompendo le placche antitaccheggio. Formula due motivi. Con il primo si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi furto tentato e non consumato, essendo l'addetto alla vigilanza intervenuto prima dell'uscita dal negozio dell'imputato. Con il secondo si duole del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena oggetto di patteggiamento, per non avere il giudice giustificato la sua congruità.

Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Il ricorso è, dunque, inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., non essendo consentito censurare il vizio di motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maura Nard