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Ordinanza — n. 2963/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for vehicle theft, citing inadmissibility due to lack of statutory prerequisites and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Di Maria Luigi and Sorano Gaetano inadmissible. The appellants argued for the precedence of mitigating circumstances over aggravating ones and challenged the factual reconstruction of their joint vehicle theft. The court rejected these claims because the specific statutory conditions for the alleged mitigation were not met and the law prohibits generic mitigating factors from overriding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals challenging the precedence of mitigating circumstances over aggravating ones are inadmissible if statutory prerequisites are absent or if the law explicitly forbids such precedence in cases of recidivism.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals recidivism and mitigation vehicle theft conviction precedence of circumstances lack of statutory prerequisites joint criminal enterprise factual reconstruction error impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis cod. pen.
Con il primo, da un lato, lamentano il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, dall'altro, censurano la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ritenendola illogica e fondata su meri stereotipi.
Art. 62 bis cod. pen.
Con il secondo, lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza dare adeguata motivazione.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
art. 625 bis cod. pen
Con il primo, da un lato, lamentano il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Con il secondo, lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARIA LUIGI nato a NAPOLI il 20/07/1986 SORANO GAETANO nato a NAPOLI il 21/12/1987 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Maria Luigi e Sorano Gaetano ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 110 56 624, 625 nn.

2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con fra loro, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un'autovettura 'parcheggiata sulla pubblica via, forzandone la serratura, non riuscendo nell'intento per cause esterne allo loro volontà. Formulano due motivi. Con il primo, da un lato, lamentano il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, dall'altro, censurano la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ritenendola illogica e fondata su meri stereotipi.

Con il secondo, lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza dare adeguata motivazione. Il primo motivo è inammissibile. Entrambi i profili difettano di pertinenza censoria. Non solo, infatti, la circostanza di cui all'art. 625 bis cod. pen. non è stata riconosciuta, ma i ricorrenti non allegano la sussistenza dei presupposti normativi della diminuente. Né chiariscono per quali ragioni la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto sarebbe illogica o connotata da manifesta contraddittorietà.

Il secondo motivo è inammissibile. Dimenticano, infatti, i ricorrenti che l'art.69, comma 4 cod. pen. stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so ma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere