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Ordinanza — n. 2960/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Licita's appeal inadmissible regarding the non-application of generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. Licita argued the lower court failed to justify denying these leniencies, but the court noted that without specific requests or positive elements, a denial is legally sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Licita was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The court is not required to detail reasons for denying generic mitigating circumstances absent specific requests or positive elements, especially after legislative modifications.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62 bis Penal Code inadmissible appeal theft conviction specific elements requirement responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..
art. 62 bis cod. pen
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA GIUSEPPE nato a LICATA il 08/05/1953 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Licata Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di cui agli artt. 110, 624, 625 n.

4) ed 8 bis) cod. pen., per essersi, in concorso con Giuseppe Ziccarsi, impossessato, al fine di trarne profitto, di un portafoglio, contente denaro contante, carte di credito e documenti di identità, sottraendolo al proprietario che lo custodiva in un zainetto, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza ed all'interno di un mezzo pubblico. Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art.62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione.

Il motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). In questo caso il ricorrente neppure indica quali sarebbero stati gli elementi favorevoli dedotti e non valutati dal giudice di merito. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delrX ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ttobre 2021 Il Cons