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Ordinanza — n. 2959/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances denial due to lack of specific request and positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to adequately justify denying generic mitigating circumstances through a per relationem approach. The court ruled that without a specific request or positive evidence of merit, the denial of such circumstances is legally justified under the amended statute.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is admissible without detailed reasoning when the defendant has not made a specific request or when no positive evidence of merit exists.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances per relationem reasoning presumption of undesirability specific request requirement positive evidence standard inadmissible appeal criminal liability assessment lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente' di cui all'art. 62 bis cod. pen..
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 62 bis cod. pen
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente' di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROMANI LUCA nato a NAPOLI il 14/12/1975 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quattromani Luca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.

2) cod. pen. perché in concorso con Cuomo Giovanni si impossessava al fine di trarne profitto di due avvitatori, uno smerigliatore ed un trapano ed altri oggetti, custoditi all'interno di un furgone, forzandone la serratura. Formula un'unica doglianza con cui lamenta il vizio di motivazione per avere il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado, sulla base di elementi equivoci, attraverso una motivazione per relationem, non motivando adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Il primo profilo introdotto, relativo al vizio di motivazione sull'accertamento della penale responsabilità dell'imputato è inammissibile per difetto di pertinenza censoria, non essendo stato fatto oggetto di critica alcuno specifico punto delle argomentazioni svolte dalla Corte, il secondo profilo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente' di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lil ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ttobre 2021 Il Consiglier estensore Il Presidente/ Ma ra Nardin E a D OI