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Ordinanza — n. 2952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sorrentino Gennaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. e 7) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una bicicletta mountain bike parcheggiata sulla pubblica via, tranciandone la sicura.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare ex art. 129 cod. proc. la ricorrenza di ragioni di proscioglimento e per non avere, in ogni caso rese esplicite le ragioni della condanna.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie fatture fittizie rettifiche finanziarie inchiesta per frode fiscale scopi fiscali complicità in sottrazione d'imposta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GENNARO nato a NAPOLI il 31./10/1974 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sorrentino Gennaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn.

2) e 7) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una bicicletta mountain bike parcheggiata sulla pubblica via, tranciandone la sicura.

2. Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare ex art. 129 cod. proc. la ricorrenza di ragioni di proscioglimento e per non avere, in ogni caso rese esplicite le ragioni della condanna.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dei necessarii requisiti di specificità, non essendo stato operato alcun confronto con le ragioni della decisione, che esamina dettagliatamente il compendio probatorio raccolto a carico del ricorrente, il quale, peraltro, neppure esplicita il vizio motivazionale, né indica quali siano le ragioni del proscioglimento ignorate dalla Corte territoriale.

4. All'inammissibilità del ricorso, riconducibile consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende Così deciso il /10/2021 Il Consi liere este