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Ordinanza — n. 2951/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for false income declaration, ruling dolo proven by lifestyle disparity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible due to lack of censorial relevance, affirming the lower court's finding of intentional misconduct. The appellant falsely claimed lower family income to qualify for state-funded legal aid, while the defense argued reliance on counsel and lack of conscious intent. The court rejected these defenses, holding that the appellant's significantly higher actual lifestyle proved knowledge of the true income, establishing the requisite criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 5, 42, 43, 47 cod. pen.: False declaration of income constitutes perjury when the declarant knowingly omits substantial assets, as proven by the disparity between declared income and actual lifestyle, rendering reliance on counsel or administrative documents insufficient to negate intent.

Parole chiave

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false income declaration perjury in legal aid criminal intent dolo state-funded legal aid lifestyle disparity evidence azione di responsabilità responsabilità penale dei minori assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.P.R. 115/2002
Azzingri Leonardo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R.
Art. 5 cod. pen.
Art. 42 cod. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 47 cod. pen.
art. 95 d.P.R. 115/2002
Azzingri Leonardo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZINNARI LEONARDO nato a SAN DEMETRIO CORONE il 15/03/1960 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Azzingri Leonardo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che i redditi del nucleo familiare per l'anno 2013 erano pari ad euro 8.372,50, anziché pari ad euro 21.493,26 come effettivamente risultato. Formula un unico motivo di impugnazione, con cui fa valere la falsa applicazione degli artt. 5, 42, 43, 47 cod. pen. ed il vizio di motivazione per non avere il giudice di seconda cura indicato gli elementi dai quali è ricavabile la condotta cosciente e volontaria del ricorrente, così omettendo di giustificare la sussistenza del dolo.

Osserva che il ricorrente si era affidato al proprio legale per la compilazione dell'istanza e che se nessun rilievo esimente può avere l'errore sui redditi dei componenti del nucleo familiare, nondimeno, può assumere significato l'inesigibilità della condotta alternativa lecita quando il dichiarante sia tratto in inganno da documento fiscali predisposti dalla Pubblica amministrazione o da terzi che siano idonei ad ingenerare confusione sulla consistenza delle entrate patrimoniali, ai fini dell'ammissione al beneficio. Il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza censoria.

Invero, la Corte territoriale spiega che il dolo risulta provato dal fatto che le entrate del nucleo familiare, risultate omesse in sede di istanza, hanno, per la loro entità, consentito al nucleo familiare un tenore di vita di gran lunga superiore ai redditi dichiarati, cosicché non può che ritenersi che l'imputato le conoscesse, non potendo pertanto la loro mancata indicazione ascriversi ad errore o ad ignoranza. Parimenti ha sottolineato come la prospettazione dell'errore scusabile debba riguardare l'imputato e non il difensore, divenendo altrimenti la prospettazione una mera congettura.

Correttamente, dunque, il giudice di seconda cura ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'interessato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ry ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e Ma tra Nard