Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds, ruling generic complaints inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds for review. The appellant challenged a conviction for falsely claiming financial eligibility for legal aid, arguing the lower court relied on unfounded presumptions. The court rejected this because the complaint was too general and failed to point to specific errors in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 76 d.P.R. 115/2002: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to specify the exact errors in the court's reasoning or the facts relied upon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO' FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 05/04/1958 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Macrillò Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, diversamente da come risultato, con l'aggravante di avere ottenuto il beneficio. Formula un unico motivo di impugnazione con cui fa valere il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dare conto degli elementi su cui fonda la condanna, basandosi su presunzioni sfavorevoli e travisando i fatti. Il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza censoria, essendo la doglianza proposte& tutto generica. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigl e estensore ura Nar