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Ordinanza — n. 2948/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unequal sentencing, ruling no explanation needed for minimum statutory penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to provide sufficient reasoning for imposing a minimum statutory sentence. The appellant argued that the lack of detailed justification regarding the absence of victim harm and the defendant's cooperative attitude rendered the punishment inequitable. The court held that when a sentence falls below the median of the statutory range, no specific motivational explanation is required, as deviations upward from the median demand justification while downward deviations do not.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; When a sentence is imposed below the median of the statutory range, the court is not required to provide specific motivational reasons for the reduction, as the discretion exercised in this direction does not require the same level of justification as an upward deviation.

Parole chiave

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Art. 133 c.p. sentencing minimum statutory penalty lack of victim harm collaborative attitude defense motivation requirement threshold responsabilità civile del consulente fiscale tentata sottrazione d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013
271243;Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIANO CIRO nato a NAPOLI il 05/12/1965 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cacciano Ciro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che. riformando parzialmente quella di primo grado limitatamente alla misura della pena inflitta, l'ha riconosciuto colpevole del reato di agli artt. 81 cpv., 110, 56, 624, 625 nn.

2) e 7) cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, giudicata insieme alle altre aggravanti equivalente alle circostanze attenuanti generiche ed alla concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. Formula un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., per non avere la Corte territoriale inflitto una pena più equa, pari al minimo edittale, come richiesto con l'appello, senza motivare adeguatamente, senza tenere in considerazione l'assenza di danno per la persona offesa, essendo la medesima stata risarcita, né l'atteggiamento collaborativo dell'imputato che ha ammesso l'addebito.

La doglianza è inammissibile. La pena, pari a mesi dieci di reclusione ed euro settanta di multa invero, è stata determinata ben al di sotto del medio edittale. Ed invero, solo quando ci si discosta dalla medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo:

Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243;Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Rv. 258356). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiltil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il EI ottobre 2021 Il Cons