Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete arguments regarding excessive sentence under Art. 133 c.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mocci Roberto and Giovannini Luciano inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court imposed an unfair sentence below the statutory minimum without adequate reasoning. The court rejected this claim because the appellants failed to provide concrete parameters to demonstrate the sentence's excessiveness, rendering the alleged lack of motivation unassessable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; The appeal alleging excessive punishment is inadmissible if the appellant fails to concretely identify the parameters of the statutory range that were allegedly exceeded, thereby preventing the court from evaluating the justification for a sentence above the median.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOCCI ROBERTO nato a VENARIA REALE il 19/03/1992 GIOVANNINI LUCIANO nato a TORINO il 22/04/1994 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mocci Roberto e Giovannini Luciano ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di agli artt. 110, 624, 625 nn.
2) e 7) cod. pen. aggravato per entrambi dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, rideterminando la pena. Formulano un unico motivo di ricorso, con cui lamentano la violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., per non avere la Corte territoriale inflitto una pena più equa, pari al minimo edittale, come richiesto con l'appello, senza motivare adeguatamente. La doglianza è inammissibile. Si lamenta, infatti, l'eccessività della pena senza fare alcun riferimento concreto ai parametri asseritamente pretermessi dal giudice di merito. Sicché non appare neppure possibile vagliare la motivazione, posto che la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale.
Ed invero, solo quando ci si discosta dalla medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente -che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non pcitendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo:
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243;Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Rv. 258356). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Conibliere estensore Il Pre idente M a Nardin Ema1uele Di D E PG 5