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Ordinanza — n. 2942/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove administrative penalty finality. The court rejected the argument that the lapse of appeal time automatically established finality. The defendant failed to provide evidence of an administrative appeal, leaving the court to presume the penalty was final based on lack of contestation. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine. The decision emphasizes that administrative penalties can be challenged via self-help annulment, meaning the mere passage of time does not equate to finality without proof of exhaustion of remedies. The court held that the burden of proof lies with the defendant to demonstrate the administrative violation was definitively settled before the criminal charge could be sustained. This ruling clarifies the evidentiary requirements for proving the finality of administrative penalties in criminal proceedings under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for using violence against Carabinieri and driving without a license. The defendant argued that the administrative penalty for the license revocation was final merely because the appeal period had passed, but the court rejected this, noting that administrative violations can be annulled through self-help procedures. The court determined that the defendant failed to produce any documentation proving an administrative appeal was lodged, and thus the lower court correctly inferred the penalty's finality from the lack of contestation. As a result, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15 C.d.S.; Art. 337 cod. pen.: The mere passage of the appeal period for an administrative penalty does not establish its finality if self-help annulment remains possible; the defendant must positively prove the exhaustion of administrative remedies to satisfy the finality requirement for the criminal offense.

Parole chiave

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administrative penalty finality criminal appeal inadmissibility self-help annulment burden of proof defendant Carabinieri violence charge driving without license procedural costs award espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15 C.d.S.
E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha desunto la definitività dell'illecito amministrativo, presupposto del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandrini Matteo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 337 cod. pen. e 116, comma 15 C.d.S., per avere usato violenza a minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali del nucleo operativo dei Carabinieri, nel corso di un controllo, nonché per avere guidato senza essere munito di patente, essendo la medesima stata revocata con provvedimento del Prefetto del 17 aprile 2012 ed essendo egli già stato colto alla guidà di un veicolo in assenza del titolo in data 26 aprile 2019.

Formula un unico motivo con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 116 comma 15 C.d.S., per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato ritenendo di poter desumere l'accertamento definitivo della precedente violazione amministrativa dalla mera dichiarazione dell'agente che ha proceduto all'arresto sull'esistenza di una precedente contestazione. Né può costituire prova della definitività dell'accertamento medesimo il decorso del termine per l'impugnazione, posto che gli illeciti amministrativi possono formare oggetto anche di annullamento in autotutela, sollecitata dall'interessato.

D'altro canto, il dies a quo per l'impugnazione ben può decorrere da una data diversa da quella della violazione laddove essa sia non sia contestata nell'immediatezza dei fatti. Il ricorso è inammissibile. E' sufficiente osservare che la Corte di appello ha desunto la definitività dell'illecito amministrativo, presupposto del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S. non solo dal decorso del termine per l'impugnazione della contestazione, ma dal fatto che il ricorrente non ha prodotto, come era suo onere, alcuna documentazione attestante l'intervenuta impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/10/2021 Il Copsigliere est. Il Presidente Mauri Nardin Emanji .eIe Di TA DEP ()