Ordinanza — n. 2835/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INI' GUGLIELMO nato a SCICLI il 20/08/1961 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27563/21 Inì E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di aani uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla sussistenza della responsabilità, essendo equivoco il contenuto delle conversazioni intercettate ed essendo esiguo il quantitativo di cocaina di cui l'imputato è stato trovato in possesso; -alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al contenuto delle numerose conversazioni intercettate, alle dichiarazioni dei testi Giacchino e Asta, alle operazioni di polizia giudiziaria di osservazione, pedinamento e controllo quanto emerso all'esito della perquisizione che ha portato al rinvenimento del panetto di hashish; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 2835/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INI' GUGLIELMO nato a SCICLI il 20/08/1961 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27563/21 Inì
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di aani uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla sussistenza della responsabilità, essendo equivoco il contenuto delle conversazioni intercettate ed essendo esiguo il quantitativo di cocaina di cui l'imputato è stato trovato in possesso; -alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al contenuto delle numerose conversazioni intercettate, alle dichiarazioni dei testi Giacchino e Asta, alle operazioni di polizia giudiziaria di osservazione, pedinamento e controllo quanto emerso all'esito della perquisizione che ha portato al rinvenimento del panetto di hashish; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la rilevante attività di spaccio posta in essere, interrottasi solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche, è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile;che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Anna Petruzzellis Maria Silvia Giorgi