Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification of facts in private prosecution cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the legal qualification of the facts was not limited to a manifest error. The appellant argued the facts should be classified as 'minor' under specific provisions, but the court noted that appeals on legal qualification in private prosecutions are restricted to obvious errors. Consequently, the court ruled that the appellant's generic challenge failed to meet the strict threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In private prosecution cases, appeals challenging the legal qualification of facts are admissible only for manifest errors, excluding general errors of assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI HICHAM (CUI 0538Y04) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27548/21 Dahmouni
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Hicham Dahmouni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).
3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il resi