Cassation appeal dismissed for lack of specific factual argument regarding co-defendant's sole responsibility in drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in attributing sole responsibility for drug trafficking to a co-defendant, suggesting the charge should instead be for concealment of stolen goods. The court rejected this generic complaint, noting that the appeal failed to engage with the specific factual findings made by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 378 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of merit, and a generic allegation of error regarding factual attribution does not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHMEA MOHAMD nato il 19/05/1992 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27474/21 Chmea
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 9.630,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità - essendo egli estraneo alla condotta di detenzione ai fini di spaccio addebitabile in via esclusiva al coimputato Abdaoui, ed essendo di conseguenza al più configurabile il reato di cui all'art. 378 cod. pen. ; che la doglianza è manifestamente infondata, oltre che generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone Rv. 207944); che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente