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Ordinanza — n. 2828/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2828/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2828/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILEL BOUANZI ABIDRAHM - C.U.I. 04CFOOF nato il 04/02/1988 WAJDI ZERI - C.U.I. 045LDUP nato il 22/06/1985 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27441/21 Bile! + Wajdi

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2828/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi L3 .,- :.- « 5 ) S t ---í- /- Anna Petruzzellis k T i •05^.

Parole chiave

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circostanze attenuanti adeguamento della pena sospensione condizionale della pena alleggerimento della pena assistenza riabilitativa prognosi sfavorevole
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILEL BOUANZI ABIDRAHM - C.U.I. 04CFOOF nato il 04/02/1988 WAJDI ZERI - C.U.I. 045LDUP nato il 22/06/1985 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27441/21 Bile! + Wajdi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente (limitatamente alla esclusione della continuazione) la sentenza di primo grado di condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 110, 81, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 rideterminando per entrambi la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2000,00 di multa; che il difensore degli imputati ha presentato distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza, nonché della sospensione condizionale della pena; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento, quanto all'impossibilità di concedere le invocate attenuanti, alla assenza di elementi positivamente valutabili; che la Corte territoriale ha altresì evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione della sospensione condizionale della pena, le modalità della condotta e la personalità di entrambi gli imputati -sedicenti, con alias e precedenti dattiloscopici- che comportano un giudizio prognostico sfavorevole; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi L3 .,- :.- « 5 ) S t ---í- /- Anna Petruzzellis k T i •05^.