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Ordinanza — n. 2827/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation regarding drug possession responsibility attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove the link between him and the seized hashish, claiming a lack of motivation. The court rejected this, stating that the appeal was too generic and did not challenge the merit-based factual findings made by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; The cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, and a generic complaint regarding motivation without specific critique of the appellate court's reasoning constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic drug possession responsibility appellate court merit review procedural costs and fine imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTONI GIANNI nato a BARBERINO DI MUGELLO il 01/05/1965 avverso la sentenza del 19/02/2011 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27439/21 Mattoni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità -non essendo dimostrata la riconducibilità all'imputato della sostanza rinvenuta; che la doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento a quanto emerso all'esito della perquisizione che ha portato al rinvenimento del panetto di hashish; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone Rv. 207944); che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sil ia Giorg.

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