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Ordinanza — n. 2826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27436/21 Visconti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava parzialmente quella di primo grado, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, riducendo la pena irrogata per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen. a mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano in realtà dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare -peraltro attraverso una mera enunciazione- una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 2826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 27436/21 Visconti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava parzialmente quella di primo grado, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, riducendo la pena irrogata per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen. a mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano in realtà dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare -peraltro attraverso una mera enunciazione- una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione del pubblico ministero revisione della sentenza penale rinuncia al dibattimento orale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
285/1992, riducendo la pena irrogata per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27436/21 Visconti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava parzialmente quella di primo grado, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, riducendo la pena irrogata per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen. a mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano in realtà dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare -peraltro attraverso una mera enunciazione- una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Metruzzellis f•