Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive challenge to appellate court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Sciarratta inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for the crime of theft, alleging violations of law and defects in reasoning regarding the elements of the offense. The court determined that the appellant's arguments merely reinterpreted evidence without engaging with the appellate court's reasoned assessment, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to substantively challenge the factual findings or the reasoning of the lower court, merely offering an alternative reconstruction of events without engaging with the proven elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRATTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1993 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27427/21 Sciarratta
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano in realtà dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare -peraltro attraverso una mera enunciazione- una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis -7- 7.771 î A A ,-, , r- ruick V , u '—c r n