Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding first-instance criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the first-instance judgment on criminal liability and sentencing. The defense argued that the appellate court adequately criticized the lower court's reasoning, but the Court found the appeal contained only bare citations of legal norms without a critical link to the first-instance arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal or cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law relied upon by the decision being challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSIFOU SALIMANOU - C.U.I. 02M963P nato il 09/02/1975 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27421/21 Issifou
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché - a suo avviso - l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata anche in punto di dosimetria della pena, parametetrata del resto al minimo edittale; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi I. Anna Pe uzzellis