Cassation appeal dismissed for lack of specific argument regarding recidivism exclusion in sentencing. The court rejected the claim as non-specific and inadmissible. The appeal was rejected because the argument lacked specificity and failed to challenge the court's reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vito Gangi against the Second Instance Court of Catania inadmissible. Gangi argued that the lower court failed to exclude recidivism when reducing his sentence, but the appellate court had already addressed this by noting the episode demonstrated ongoing dangerousness without a temporal gap. The Court ruled the appeal inadmissible because the complaint regarding the exclusion of recidivism was non-specific and did not logically challenge the detailed reasoning of the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 606, comma 1, lett. a, c.p.p.: An appeal alleging the failure to exclude recidivism is inadmissible if it is non-specific and fails to measure against the specific appreciations and logical argumentation of the lower court regarding the defendant's dangerousness and temporal gaps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGI VITO CLAUDIO nato a CATANIA il 09/01/1967 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 27418/21 Gangi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado emessa nei confronti dell'imputato, qualificando il reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica, in anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, non annullati dallo iato temporale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente -Maria Silvia Gior Anna Petruzzellis 2