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Ordinanza — n. 2821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded lack of motivation regarding sentencing severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant's defense argued that the appellate court's sentence was excessively severe due to a lack of specific reasoning regarding the punitive treatment. The court rejected this claim, finding the appeal generic and unsupported because the lower court adequately justified the sentence by citing the quantity of drugs seized and the existence of an irrevocable prior conviction for a similar offense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal based on a generic allegation of insufficient motivation regarding sentencing severity is inadmissible when the contested decision clearly demonstrates logical reasoning based on specific factual elements such as the quantity of contraband and prior criminal history.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation sentencing severity review drug trafficking conviction procedural costs award pena privativa della libertà precedenti penali gravi sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAGNE KABOU nato il 13/06/1993 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27379/21 Diagne

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale è giustificato dal quantitativo detenuto e dalla presenza di una condanna irrevocabile per reato della stessa indole, che denota la pervicacia dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il President