Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2820/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as trafficking intent was already fully reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the intent to sell was not properly established and that generic mitigating circumstances were incorrectly denied. The court rejected these claims, noting that the intent to sell was already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges a point of law already adequately examined and rejected by the court of appeal with correct legal arguments and linear reasoning without logical gaps.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility trafficking intent established generic mitigating circumstances recidivism exclusion appellate review sufficiency imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIHMI MANDI nato il 07/12/1987 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27378/21 Drihmi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1667,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dall'elevato contenuto di principio attivo e dalla suddivisione in dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla destinazione allo spaccio della sostanza, alla denegata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche e alla presenza di variegati precedenti, in relazione ai quali la condotta delittuosa realizzata si pone quale connotazione di maggiore pericolosità dell'autore; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi