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Ordinanza — n. 2819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were evaluated by the trial court without error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape. The appellant argued that the trial court failed to prove he was inside the apartment when police arrived, claiming a factual error in their assessment. The court rejected this, stating that re-evaluating factual evidence is exclusively the trial judge's prerogative and not a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, as such assessment is reserved exclusively to the judge of the merits, and mere alternative factual interpretations do not constitute a defect of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation exclusive trial court prerogative escape crime conviction lack of proof inside apartment aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC DENNIS nato a ROMA il 31/07/1993 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27377/21 Marinkovic

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Torino aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di evasione, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non essendo emersa la prova che l'imputato fosse all'interno dell'appartamento, non avendo gli operanti atteso il suo ritorno; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pr