Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding minor profit in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to engage with the appellate court's detailed reasoning. The defendant argued for a mitigating circumstance based on the minor profit derived from drug trafficking, but the lower court rejected this by analyzing the specific conduct indicative of high offensiveness. The supreme court upheld the dismissal, ruling that the appeal did not provide the necessary specific arguments required to challenge the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, failing to measure itself with the appellate court's extensive and logical argumentative apparatus regarding the assessment of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIZELE DANIEL nato il 05/03/1997 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; \ n. 27370/21 Isizele
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che, la doglianza è manifestamente infondata oltre che generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che i giudici di appello, pur avendo ben presente che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499), hanno logicamente argomentato, quanto all'impossibilità di concedere la invocata attenuante, richiamando le modalità della condotta, indicative di un livello di offensività tale da non poter ritenere che il lucro conseguito fosse qualificabile come di speciale tenuità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente