Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific factual engagement with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant general mitigating circumstances despite the defendant's role as a mere executor and the occasional nature of the offense. The court rejected these claims as generic because they did not engage with the appellate court's detailed factual findings regarding the organized drug possession and the appellant's prior violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaints are generic and fail to measure themselves with the specific factual and legal assessments made by the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MA QIAN (CUI 020AG34) nato il 02/08/1982 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27362/21 Ma Qian
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente (limitatamente alla revoca dell'espulsione e della confisca di tre cellulari) la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la risalenza dei precedenti, l'occasionalità del comportamento e il ruolo di mero esecutore svolto nella vicenda; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle pregresse violazioni di norme penali e alle modalità ben organizzate della detenzione dello stupefacente in luogo diverso dall'abitazione a fronte dei quali non assume valore la generica ammissione di avere detenuto la sostanza, trattandosi di un dato ormai acquisito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente