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Ordinanza — n. 2814/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the amount of the fine and confiscation, not the defendant's will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2814/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marco Mosca's cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. Mosca argued that the fine amount and confiscation were illegal because the illicit origin of the funds was not proven. The court rejected this, ruling that appeals can only challenge the defendant's will, legal qualification, or the penalty itself, not the specific calculation of the fine or confiscation details.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences regarding the specific amount of fines or confiscation measures are inadmissible as they do not concern the defendant's will, legal qualification, or the penalty itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fine amount calculation confiscation of assets defendant's will requirement procedural economy rule commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Marco Mosca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA MARCO nato a PESARO il 21/03/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PESARO Lc-1-a-to ayvisb alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27352/21 Mosca

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Marco Mosca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 15.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla entità della pena pecuniaria applicata con criteri di computo diversi rispetto alla pena detentiva nonché alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che va tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti (ivi compreso il punto relativo alla confisca di quanto in sequestro) e che quindi i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi