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Ordinanza — n. 2812/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nullity claim and excessive sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment was null due to a date error and that the sentence was excessively harsh regarding satellite crimes. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the date error was evident in the document and the sentencing assessment was properly grounded in specific factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 606, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or fail to engage with the appellate court's reasoned assessment of facts and law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic nullity claim excessive sentencing satellite crimes manifestly unfounded imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 300

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED ABUDU GANIYU nato a AUCHI( NIGERIA) il 15/05/1996 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27339/21 Ahmed

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, nonché di resistenza e lesioni nei confronti di pubblici ufficiali, riducendo la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 15.333,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per erroneità nella indicazione della data, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivo anche con riguardo all'aumento per la continuazione con i reati satellite; che la prima doglianza è oltre che manifestamente infondata, generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento all'errore materiale, ben evincibile dalle diverse annotazioni contenute nell'intestazione della sentenza e nel dispositivo letto in udienza; che il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore