Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2810/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of facts. The appellant argued the judge did not adequately control the legal characterization of the offenses, but the Court noted that appeals on this ground are strictly limited to obvious errors. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals regarding the legal qualification of facts, the possibility of cassation is limited to cases of manifest error, rendering evaluative errors inadmissible unless they are evident from the text.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error standard legal qualification of facts cassation inadmissibility request for penalty procedural economy controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Francesco Branco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai contestati delitti di cui all' art.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione ai contestati delitti di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
peri., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Francesco Branco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai contestati delitti di cui all' art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni lama!
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCO FRANCESCO nato a SALANDRA il 21/02/1967 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato av-vis-b—aire-lp_alti;25. -- - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27332/21 Branco

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Francesco Branco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai contestati delitti di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il Giudice non ha compiuto un adeguato controllo circa la qualificazione giuridica dei fatti.

2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni lama!, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Maria Silvia Giorgi 01