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Ordinanza — n. 2809/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to excessive penalty increase grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giovanni Digiulio's cassation appeal inadmissible because his arguments focused on the excessive increase of the sentence for continued punishment. The lower court had applied a combined penalty based on a prior appellate decision, which the appellant contested as too severe. The Court ruled that such complaints regarding the magnitude of the penalty increase fall outside the scope of admissible grounds under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the excessive increase of a sentence for continued punishment are inadmissible as they do not fall within the permitted grounds for cassation.

Parole chiave

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continued punishment excessive penalty increase cassation appeal inadmissible grounds criminal procedure code modifica della sentenza sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla entità della pena sono inammissibili, siccome relativi a motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Giovanni Digiulio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGIULIO GIOVANNI nato a ALTAMURA il 23/06/1990 avverso la sentenza del 23/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIedato ayviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27327/21 Digiulio

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Giovanni Digiulio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa, quale aumento in continuazione a quella irrogata con sentenza della Corte di appello di Bari in data 20 dicembre 2019, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 19.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla eccessiva entità dell'aumento per la ritenuta continuazione.

2. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla entità della pena sono inammissibili, siccome relativi a motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente