Ordinanza — n. 2808/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLA ROSSANO nato a SALO' il 26/06/1973 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato-a-vvis_o alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27323/21 Zola E IN DIRITTO che Rossano Zola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente non denuncia vizi specifici, limitandosi ad enunciare che il ricorso è stato presentato "al solo fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza"; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 2808/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 27323/21 Zola E IN DIRITTO che Rossano Zola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente non denuncia vizi specifici, limitandosi ad enunciare che il ricorso è stato presentato "al solo fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza"; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLA ROSSANO nato a SALO' il 26/06/1973 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato-a-vvis_o alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27323/21 Zola
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Rossano Zola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente non denuncia vizi specifici, limitandosi ad enunciare che il ricorso è stato presentato "al solo fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza"; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis ) F (_) 5 5 TR A _L E_RiA