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Ordinanza — n. 2806/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for escape conviction as generic and lacking specific factual argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective intent for escape and failed to exclude recidivism. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific factual analysis, noting that the lower court's reasoning regarding the defendant's conduct and prior offenses was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in the merits; generic complaints lacking precise engagement with the lower court's factual and legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaint escape conviction subjective intent recidivism exclusion procedural costs allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCOGIURI PATRIZIO nato a MANDURIA il 14/07/1978 Z-cC-- t(' avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27312/21 Moscogiuri

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato, per il delitto di evasione, all'esito di rito abbreviato, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, alla pena di mesi otto uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo nonché alla mancata esclusione della recidiva; che la prima doglianza, oltre che manifestamente infondata, è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che la Corte territoriale ha sottolineato che con riferimento a date e orari considerati non era possibile sostenere sulla sola parola dell'imputato che costui si fosse recato al Pronto Soccorso; che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, il dolo generico del reato di cui all'art.385 cod. pen. richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118); che, quanto al secondo motivo di ricorso, la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si fa riferimento al "numero, tipologia e vicinanza temporale degli episodi delittuosi già accertati" rispetto ai quali l'episodio di evasione si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore