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Ordinanza — n. 2803/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2803/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERO MICHELE nato a BITONTO il 16/07/1985 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARI(dato avvis udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27260/21 Straniero E IN DIRITTO che Michele Straniero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato quella di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di evasione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2803/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 27260/21 Straniero E IN DIRITTO che Michele Straniero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato quella di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di evasione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena estradizione semplificata inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento permesso di promuovere un procedimento penale uscita illegale dal paese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERO MICHELE nato a BITONTO il 16/07/1985 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARI(dato avvis udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27260/21 Straniero

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Michele Straniero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato quella di primo grado di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di evasione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis r. t, c, ...., • I I V\ NiEL