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Ordinanza — n. 2802/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2802/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2802/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO ANTONIO nato a ALTAMURA il 08/06/1996 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27255/21 Albergo E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 27255/21 Albergo E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti caso poco grave guida recidiva in stato di ebbrezza sostanze soggette a restrizione consumo di canapa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO ANTONIO nato a ALTAMURA il 08/06/1996 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27255/21 Albergo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis P IN CAIshn—•'