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Ordinanza — n. 2801/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2801/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2801/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVONE VITO nato a BARI il 30/11/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; l n. 27254/21 Cavone E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la nullità in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di appello, essendo lo stesso impossibilitato a presenziare in quanto nella stessa giornata si celebrava altro giudizio avanti la Corte di appello di Bari per il quale era detenuto; che i motivi proposti sono manifestamente infondati in quanto denuncianti violazioni palesemente smentite dagli atti, atteso che il processo si svolgeva a seguito dell'emergenza pandemica nella prevista forma cartolare, né essendo intervenuta richiesta di trattazione orale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2801/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 27254/21 Cavone E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la nullità in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di appello, essendo lo stesso impossibilitato a presenziare in quanto nella stessa giornata si celebrava altro giudizio avanti la Corte di appello di Bari per il quale era detenuto; che i motivi proposti sono manifestamente infondati in quanto denuncianti violazioni palesemente smentite dagli atti, atteso che il processo si svolgeva a seguito dell'emergenza pandemica nella prevista forma cartolare, né essendo intervenuta richiesta di trattazione orale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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partecipazione alla procedura procedimento in contumacia impedimento processuale diritto di essere sentito mancata comparizione all'udienza difetto di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVONE VITO nato a BARI il 30/11/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; l n. 27254/21 Cavone

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività all'esito di camera di consiglio non partecipata ai sensi del d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la nullità in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di appello, essendo lo stesso impossibilitato a presenziare in quanto nella stessa giornata si celebrava altro giudizio avanti la Corte di appello di Bari per il quale era detenuto; che i motivi proposti sono manifestamente infondati in quanto denuncianti violazioni palesemente smentite dagli atti, atteso che il processo si svolgeva a seguito dell'emergenza pandemica nella prevista forma cartolare, né essendo intervenuta richiesta di trattazione orale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma