Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a factual re-evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in finding criminal responsibility due to health reasons for the appellant's removal from home detention. The court rejected this, stating that re-evaluating factual elements is exclusively the trial court's power and cannot constitute a ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial court, and a mere alternative assessment of procedural findings does not constitute a defect of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO NICOLA nato a TORINO il 29/08/1977 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27199/21 Iervolino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino riformava parzialmente, quanto alla recidiva che escludeva, la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il delitto di evasione, riducendo la pena a mesi nove di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, perché il suo allontanamento dal luogo di custodia domiciliare era stato determinato da ragioni di salute; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna