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Ordinanza — n. 2796/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge agreed sentence after full responsibility finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant argued the appellate court failed to justify the reduced sentence, but the court noted that the final penalty was freely agreed upon by the prosecution and the defendant after a complete responsibility finding by the first-instance judge. Consequently, the defendant cannot contest the agreed sentence measure, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The accused cannot challenge the sentence measure freely agreed with the public prosecutor after a full responsibility finding by the first-instance judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility agreed sentence measure public prosecutor agreement responsibility finding procedural costs order revisione della sentenza penale motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
artt. 110 cod. pen
3709/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
309, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONKO OMAR nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato gy.skisóalle parti)._ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27100/21 Sonko

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Omar Sonko ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3709/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis, 4 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma