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Ordinanza — n. 2794/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects regarding recidivism application in a settlement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal proceedings because it was filed for reasons not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The underlying sentence resulted from a settlement agreement where the prosecution requested the application of recidivism, which the court balanced against generic mitigating circumstances. The court rejected the claim of a motivation defect, ruling that the procedural flaws precluded any substantive review of the recidivism application.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a settlement judgment is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly permitted by law, and such appeals must be examined de plano without participation of the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect settlement agreement recidivism application de plano examination Cassation procedure mitigating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Rolando Liguori ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente del rito, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
art. 444 cod. proc. pen
Rolando Liguori ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ROLANDO nato a ROMA il 07/01/1961 avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato i . 1 - • - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26451/21 Liguori

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rolando Liguori ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente del rito, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, ivi compresa l'applicazione della recidiva e il conseguente giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Maria Silvia Giorgii Annd4etru