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Ordinanza — n. 2793/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to sign by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sign the petition with a qualified defense attorney as required by law. The appellant, Luca Arrabino, attempted to file the appeal personally despite the statutory mandate that such documents must be signed by a specific attorney to avoid inadmissibility. Consequently, the court rejected the claim for violation of law regarding the sentence and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a defense attorney enrolled in the special register, as personal filing by the party violates mandatory procedural requirements.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney inadmissible appeal procedural defect special register requirement imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABINO LUCA nato a ROMA il 24/05/1979 avverso la sentenza del 05/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato M6 alle parti; s. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26446/21 Arrabino

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Luca Arrabino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha applicato, ex artt. 444 ss. cod. pen. la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, denunciando la violazione di legge quanto alla entità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Arrabino, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria