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Ordinanza — n. 2792/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds for sentencing denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal provided specific factual arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the sentencing treatment was flawed, but the lower court explicitly linked its decision to concrete case elements. Consequently, the court rejected the procedural defect claim and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the lower court has thoroughly argued the merits regarding the denial of mitigating circumstances based on specific factual elements, rendering the claim of a lack of motivation unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of motivation generic mitigating circumstances sentencing treatment procedural defect aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUIU CAMELIA nato il 06/10/1988 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26419/21 Puiu

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova [Messina confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche, è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria