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Ordinanza — n. 2791/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific factual and legal arguments against the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the appellant's failure to provide specific grounds challenging the appellate court's decision. The appellant merely reiterated generic complaints without engaging with the detailed factual and legal reasoning provided by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are totally generic, failing to measure against the appellate court's reasoned assessment or to specify the legal and factual grounds supporting the requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specific grounds cassation procedure procedural dismissal guida nonostante revoca della patente motivi di cassazione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO MARIANO nato a BARI il 27/09/1978 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 26389/21 Militano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari riformava parzialmente, assolvendo l'imputato dalla contravvenzione per guida senza patente, in quanto depenalizzata, rideterminando la pena per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione, in anni uno e mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in termini del tutto generici il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato; che le doglianze sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M