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Ordinanza — n. 2789/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448. The court rejected the appeal without examining the merits of the conviction. The decision upholds the lower court's application of the penalty for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining its merits. The appellant challenged the conviction for continued offenses but failed to provide specific legal grounds required by the procedural code. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific legal grounds or facts as required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection procedural code requirements continued offenses penalty procedural costs award uscita illegale dal paese porto abusivo di armi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Juan Jesus De Fortuna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110
E IN DIRITTO che Juan Jesus De Fortuna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
110/1975; che il ricorso, «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Juan Jesus De Fortuna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FORTUNA JUAN JESUS nato a SANTIAGO DEL CILE( CILE) il 17/09/1992 avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di TREVISO-LEI-at-e-evvisualiznTarti) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26285/21 De Fortuna

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Juan Jesus De Fortuna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha applicato su richiesta la pena di mesi due di reclusione, in aumento per la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso del 22 ottobre 2018, così rideterminando la pena complessiva in mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. quanto alla contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. 110/1975; che il ricorso, «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Maria Silvia G