Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual scrutiny of sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaints regarding the sentencing increase were deemed generic and failed to engage with the appellate court's specific reasoning. The appellant argued that the court did not sufficiently explain the criteria used to determine the penalty enhancement under Article 81 of the Penal Code, citing the defendant's role and criminal history. The court rejected this, noting that the lower court provided a detailed and logical argumentative structure addressing the statutory factors, rendering the appeal's lack of precision fatal to its admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding sentencing enhancements are inadmissible if they are generic and do not specifically address the factual and legal reasoning provided by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO PASQUALE nato a PALAGIANO il 05/01/1949 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 25040/21 Putignano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, decidendo su annullamento della Corte di cassazione in data 11/02/2020, ha rideterminato -in riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto- in mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa l'aumento ex art. 81 cod. pen. per ciascuno dei due reati sub A e D, con riduzione per il rito, determinando la pena finale in anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove non è stata fornita motivazione in merito ai criteri che hanno determinato l'entità dell'aumento per la continuazione; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con particolare riguardo alla centralità del ruolo rivestito dall'imputato, della gravità e non occasionalità del fatto, della sua negativa personalità tratteggiata dai precedenti penali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore 92LeLt.x Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna F4etruzzellis .)